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Impresa familiare: una tipologia di impresa per pagare meno tasse

La costituzione di un’impresa familiare consente un regime fiscale meno oneroso, poiché permette di dividere il reddito tra più soggetti, riducendo così l’aliquota per le imposte dirette

 Che cos’è l’impresa familiare

L’impresa familiare è stata introdotta nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia e sussiste quando un familiare presta in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa, salvo che sia configurabile un diverso rapporto (art. 230-bis codice civile). Infatti, la collaborazione dei familiari all’impresa potrebbe configurarsi come rapporto di lavoro subordinato o come partecipazione a una società di fatto.

L’impresa familiare è spesso adottata nell’esercizio di attività commerciali (negozi, bar e ristoranti), ma può essere utilizzata anche alla gestione di imprese agricole.

L’attività lavorativa del familiare non può essere saltuaria e occasionale ma deve essere regolare e costante nel tempo. Tuttavia, il familiare può anche svolgere altre attività diverse, l’importante è che vi sia continuità dell’apporto di lavoro all’impresa familiare.

Il tipo di lavoro prestato all’impresa familiare può essere di qualsiasi natura, ma deve riguardare l’attività svolta dall’impresa. Sono intervenute al riguardo numerose sentenze che hanno stabilito che il lavoro esclusivamente casalingo prestato dal coniuge non costituisce titolo sufficiente per la partecipazione all’impresa familiare.

 Chi può partecipare

Solo i familiari più stretti dell’imprenditore possono partecipare all’impresa familiare, e precisamente:
coniuge;
parenti entro il terzo grado (figli o discendenti, fratelli, zii e nipoti, nonni e bisnonni);
affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi e nuore).

 Gestione dell’impresa familiare

Le decisioni riguardanti la gestione, produzione, destinazione degli utili e cessazione dell’impresa familiare sono adottate dai partecipanti e vengono prese a maggioranza calcolata “per teste“, vale a dire con un voto per ciascun collaboratore, indipendentemente dalla quota della sua partecipazione. Per le decisioni non è richiesta alcuna formalità.

Si precisa che il familiare che partecipa all’impresa familiare deve limitarsi a collaborare e non a gestirla. Infatti, se i familiari gestissero in comune l’impresa, si andrebbe a configurare una società di fatto e non un’impresa familiare, con l’effetto, per esempio, che un’eventuale dichiarazione di fallimento del titolare si estenderebbe a tutti i familiari gestori.

 Suddivisione dei redditi

Al titolare dell’impresa spetta non meno del 51% del reddito, mentre il residuo deve essere attribuito ai familiari che collaborano all’impresa familiare, in proporzione alla quantità e tipo del lavoro prestato in modo continuativo e prevalente.

Le quote di partecipazione all’impresa familiare, che devono essere indicate ogni anno nella dichiarazione dei redditi, vanno determinate a consuntivo, quando la quantificazione del lavoro prestato può essere compiuta in maniera esatta.

I collaboratori hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell’impresa e agli incrementi dell’azienda, sia per quanto concerne i beni acquistati sia per quanto riguarda l’avviamento, sempre in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

 Responsabilità illimitata

Da ricordare che l’impresa familiare, nonostante la partecipazione di più persone, è pur sempre un’impresa individuale e ciò comporta che il titolare dell’impresa è illimitatamente responsabile delle obbligazioni assunte e risponde con tutto il proprio patrimonio. Pertanto, chi risponde per i debiticontratti dall’azienda è sempre e solo il titolare dell’impresa.

Costituzione dell’impresa familiare

Il codice civile non prevede particolari formalità per costituire un’impresa familiare, ma se si vogliono sfruttare le agevolazioni fiscali, essa deve essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio prima dell’inizio del periodo d’imposta. Pertanto, si deve stipulare l’atto entro il 31 dicembre, perché questo abbia effetto dal 1° gennaio successivo.

Si ricorda che l’impresa familiare può essere adottata al di là del regime patrimoniale scelto dai coniugi (comunione o separazione dei beni).

I costi notarili per la costituzione dell’impresa familiare ammontano a circa 1.200/1.500 euro, a cui vanno aggiunti 168,00 euro per l’imposta di registro.

Regime fiscale

Se viene costituita un’impresa familiare è possibile dividere il reddito tra i soggetti partecipanti,riducendo l’aliquota applicata per il pagamento delle imposte.

Infatti, limitatamente al 49% dell’ammontare derivante dalla dichiarazione dei redditi del titolare (Art. 5, commi 4 e 5 del TUIR) i redditi dell’impresa familiare sono imputati a ogni familiare che abbia svolto in modo continuativo e prevalente attività di lavoro nell’impresa, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Tale normativa si applica solo se:
1. i nominativi dei familiari partecipanti all’impresa risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, venga indicata il rapporto di parentela o affinità unitamente alla sottoscrizione dell’imprenditore e dei partecipanti;
2. nella dichiarazione dei redditi del titolare vi sia l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili dei familiari e l’attestazione della proporzionalità delle quote alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente;
3. nella dichiarazione dei redditi vi sia l’attestazione di ogni familiare partecipante di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

Si precisa che, a differenza della normativa civilistica, la normativa fiscale è più limitativa, e precisamente l’apporto lavorativo deve essere:
- non solo continuativo ma anche prevalente rispetto a ogni altra attività lavorativa. Pertanto, non potrà adottare tale regime il familiare che svolge un lavoro dipendente, autonomo o d’impresa;
- rilevante ai fini fiscali è solo è solo quello nell’impresa e non anche quello svolto nella famiglia.

Avv. Chiara Romeo www.ilnegoziogiuridico.it e Avv. Cristiana Facco www.trovacontratto.it