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Il piano di ristrutturazione del consumatore – un nuovo meccanismo per l’incapacita’ di far fronte ai propri debiti

da GiuridicaMente del 29.07.2013

In due precedenti interventi su questo blog abbiamo affrontato altrettanti argomenti di interesse del privato cittadino.  Nel primo, si è descritto l’Arbitro Bancario e Finanziario come meccanismo alternativo e semplificato di risoluzione delle controversie per i clienti delle banche (o delle società finanziarie). Nel secondo, abbiamo parlato invece dei casi nei quali il privato (se “consumatore”, ossia - secondo l’art. 121 del Testo Unico Bancario, d.lgs 389/1993, in tema di “credito ai consumatori” – la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività di impresa, professionale, commerciale o artigianale da lui eventualmente svolta) acquisti un bene o servizio col denaro preso a prestito da una banca, di prassi versato direttamente al venditore, e questo non fornisca, o fornisca in maniera molto deficitaria, il bene o servizio venduto. Abbiamo pure descritto i rimedi recentemente riconosciuti dal Legislatore a favore del “consumatore” che si trovi in dette ipotesi.

Questo articolo riguarda, ancora, il “consumatore” e un’altra novità approntata a suo favore dal Legislatore in risposta all’esigenza, che altri ordinamenti (Francia, Germania, Regno Unito, USA) hanno già prima affrontato, di affiancare alle procedure di regolazione dell’insolvenza degli imprenditori commerciali, quelle, appunto, dei soggetti privati e delle famiglie. Esigenza nascente dal sempre maggiore e più frequente ricorso al credito di banche e finanziarie da parte del privato, non più quindi per spese straordinarie (ad esempio l’acquisto della casa, o la sua ristrutturazione) e beni voluttuari (l’auto, una lunga permanenza all’estero) ma, grazie anche alla crisi generalizzata, per le necessità di tutti i giorni; da qui il grande sviluppo del “credito ai consumatori” (ossia le tipologie di finanziamento destinate alle famiglie, in contrapposizione a quelle per le imprese) e il proliferare in Italia delle società finanziarie, quali soggetti che concedono credito in forma più semplice di quanto fanno le banche.

Situazione che quindi ha portato le famiglie a destinare sempre maggiori flussi reddituali futuri al rimborso dei propri debiti; e non sempre  con successo, visto che in molti casi gli impegni di pagamento assunti – soprattutto per il perdurare della crisi economica, nazionale e internazionale - eccedono le capacità di rimborso. Da ciò è derivata anche l’incremento nel nostro paese negli ultimi anni di un altro fenomeno : il cosi detto mercato del credito di “secondo livello” del privato e delle famiglie, ovverossia il ricorso ad un ulteriore finanziamento per riscadenziare il pagamento delle rate di uno o più finanziamenti in precedenza assunti.

Come quindi per l’imprenditore commerciale, nei termini e alle condizioni previste dalla Legge (la Legge Fallimentare n.267/1942, come successivamente modificata e integrata), ci sono le procedure di regolazione dei rapporti coi creditori per la risoluzione delle situazioni di insolvenza, similmente una recente modifica del nostro ordinamento giuridico ha introdotto la c.d. “composizione della crisi da sovraindebitamento” per il debitore civile.

Si tratta delle Legge n. 3/2012 (come modificata dalla Legge n.221/2012 di conversione del d.l. n.179/2012 - significativamente in tema di lotta all’usura e all’estorsione), con la quale sono state introdotte tre procedure per la “crisi” dei soggetti “non fallibili”, ovvero i soggetti che non soddisfano i requisiti previsti dalla Legge Fallimentare per il ricorso alla procedure da questa disciplinate. Tra questi soggetti “non fallibili” rientra appunto il “consumatore”, e questo articolo dà una sintetica descrizione di una delle tre procedure introdotte delle Legge n. 3/2012, ovvero il “piano di ristrutturazione”, entrato nel nostro ordinamento all’inizio di quest’ anno.

Il “piano di ristrutturazione” (o, più brevemente, il “piano”) è quella particolare procedura che, su iniziativa volontaria dello stesso “consumatore”, gli consente (ma solo nei casi in cui il “consumatore” è effettivamente meritevole, come si vedrà più avanti), in modo agile e snello, senza sottoporsi al confronto con la platea dei creditori, ma comunque sotto un attento e puntuale controllo del Giudice e con l’assistenza rilevante di un altro organismo autonomo e indipendente (l’Organo di Composizione della Crisi, o, più brevemente, OCC, di cui pure si dirà più avanti), di accedere ad un programma di pagamento che gli permetta di sanare i propri debiti.

Prima caratteristica da evidenziare circa il “piano” è quindi la circostanza che, a differenza dell’altra procedura prevista dalla stessa Legge n.3/2012 (ossia l’ “accordo di ristrutturazione dei debiti”), non è richiesto il consenso dei creditori (anche se in realtà per il successo del “piano”, per come si capirà più avanti, un contatto cogli stessi creditori, almeno i più importanti, banche o finanziare di solito, pare obiettivamente consigliabile e realistico).

Ma andiamo con ordine, cercando di non perdere l’attenzione del lettore con termini troppo gergali o, nei limiti del possibile, con eccessivi dettagli tecnici che non si addicono dalle finalità di questo articolo, che vuole dare una prima sommaria descrizione della procedura in commento.

Presupposto oggettivo : il sovraindebitamento

Il punto di partenza, e primo presupposto da cui debba muoversi, è appunto il c.d. “sovraindebitamento” ossia, secondo la Legge n. 3/2012, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (i debiti) del privato e il suo patrimonio prontamente liquidabile (beni e denaro) per farvi fronte; squilibrio che determina la rilevante difficoltà, ovvero la definitiva incapacità, di adempiere le obbligazioni. Ci si riferisce in altre parole a quelle situazioni, non temporanee, in cui le disponibilità economiche del soggetto privato non sono sufficienti al pagamento dei debiti contratti. In proposito ricordiamo, a mò di semplice raffronto, che la Legge Fallimentare, in termini non del tutto simili, parla di “insolvenza dell’imprenditore”, nel caso in cui non si sia più “in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Al riguardo comunque è importante dire, anche se bisognerà attendere i primi interventi dei Giudici che applicheranno questa novità normativa, che l’incapacità può immaginarsi perdurare e quindi sussistere anche se il “consumatore” ha beni di un certo valore: si pensi ad esempio ad un immobile che però– per la crisi del mercato – non si riesce a vendere.

Presupposto soggettivo : il consumatore

Quando il sovraindebitamento riguarda il privato cittadino, persona fisica che assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (questa è la definizione di “consumatore” data dalla Legge n.3/2012, vicina a quella cui fa ricorso, come ricordato all’inizio, il TUB per il “credito ai consumatori”), vi è la è possibilità di far ricorso al “piano”. Alcune precisazioni paiono utili.

In presenza di situazioni di sovraindebitamento derivanti anche solo in parte da attività di impresa o professionale esercitata, non potrà ricorrersi al “piano”. Potrebbe essersi, in teoria, in presenza di un solo creditore (ad esempio la banca, il cui mutuo non si riesce più ad onorare). Deve trattarsi di debiti (così si desume dalla parole della Legge) assunti volontariamente (il termine “debiti assunti” è infatti presente più volte nella Legge, come si leggerà più avanti), vale a dire impegni di pagamento derivanti da contratti, e non da responsabilità civile di natura diversa, quali le obbligazioni extracontrattuali (i c.d. atti illeciti civili, per esempio da incidente stradale) o le obbligazioni di risarcimento danni causati da impegni contrattuali, diversi dagli impegni di pagamento, non rispettati dal privato.

In cosa consiste il “piano”

Il “consumatore” in stato di sovraindebitamento può proporre – con l’assistenza dell’OCC - un progetto di risanamento, il “piano” appunto, contenente la descrizione di come intende procedere al regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art.545 codice di procedura civile (i crediti per alimenti e quelli per stipendi e salari, tra tutti) e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali (così come quelli di natura tributaria e previdenziale), e far fronte a quelli verso gli altri creditori.

Per questa seconda e residuale tipologia di crediti è lasciata la massima autonomia al debitore per condizioni e modalità (in denaro o altra forma). Nulla osta quindi a che il “consumatore” proponga un adempimento in denaro, previa dismissione di propri beni, con una decurtazione del valore nominale della propria obbligazione originaria, ovvero con termini di pagamento dilazionati, ovvero pure, con cessione dei redditi futuri – quale fra tutti - una frazione di stipendio. Ovvero anche tramite terzi che intervengono dando beni sufficienti per assicurare l’attuabilità del “piano”, o garanzie, quando i beni del “consumatore” non siano capienti.

Ancora, il “piano” può includere una moratoria, sino ad un anno dalla sua omologazione, per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali però può anche essere proposta una falcidia, purchè venga assicurata ai titolari una somma non inferiore a quella realizzabile in caso di “liquidazione”, tenuto conto del valore di mercato dei beni o diritti sui quali insiste la prelazione.  Col termine “liquidazione” la Legge n.3/2012, invero, si riferisce alla terza procedura cui il debitore civile può far ricorso, ossia quella, avente caratteristiche esecutivo-espropriativo concorsuale, che riguarda tutto il patrimonio del debitore, che, a tal fine, viene affidato ad un liquidatore nominato dal Tribunale, cui anche la domanda di “liquidazione” va presentata.

Può inoltre essere inserita nel “piano”, a conforto di un comportamento futuro del “consumatore” in linea con gli impegni di pagamento della ristrutturazione dei debiti, la limitazione all’accesso al credito al consumo, agli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

La procedura avanti al Tribunale : deposito della proposta di “piano” e omologa. L’intervento dell’OCC

Il “piano”, o meglio la proposta del “piano”, va approntato con l’intervento dell’OCC, cui il “consumatore” si deve rivolgere, e va depositato presso il Tribunale di residenza, insieme ad una documentazione di supporto: (1) l’elenco dettagliato di tutti i creditori, con indicazione delle somme ricevute, dei beni e degli eventuali atti di disposizioni compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalla dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; (2) l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia (con indicazioni del nucleo familiare); e (3) la relazione particolareggiata dell’OCC, oltre all’attestazione dell’OCC sulla fattibilità del “piano”.

La relazione dell’OCC, elemento di supporto particolarmente importante, deve contenere:

a)     l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal “consumatore” nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b)    l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c)     il resoconto sulla solvibilità del “consumatore” negli ultimi 5 anni;

d)    l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e)    il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal “consumatore” a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del patto rispetto all’alternativa “liquidatoria” (di cui abbiamo brevemente detto sopra).   

 Depositata la proposta di “piano”, il Giudice valuterà:

-       se non sussistono cause non di ammissibilità  [ossia : il “consumatore”: (a) è soggetto ad altre procedure, diverse da quella della Legge n. 3/2012; (b) ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure della Legge n. 3/2012; (c) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica patrimoniale];

-       se il “piano” ha i contenuti richiesti dalla Legge e la sua proposta è stata depositata secondo quanto prevede la Legge;

-       se il debitore non ha commesso atti in frode ai creditori.

In caso di valutazione positiva, il Giudice immediatamente fissa un’udienza per decidere sull’omologa del “piano”, dando notizia – tramite l’OCC - della proposta e della data dell’udienza ai creditori. Il Giudice può anche disporre la sospensione della prosecuzione di procedimenti di esecuzione forzata pendenti che potrebbero pregiudicare la fattibilità del “piano” sino al momento della sua omologa,

Ai fini dell’omologazione del “piano”, il Giudice effettuerà le seguenti valutazioni:

a)     la fattibilità del “piano” e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti tributari;

b)    la soluzione di eventuali ulteriori contestazioni, anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti;

c)     la meritevolezza del “consumatore”, nel senso che il Giudice verificherà che quest’ultimo non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzi di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.   

Al Giudice è pertanto demandato il compito di svolgere un indagine a tutto tondo sul contegno tenuto dal “consumatore” : cosa ha acquistato negli ultimi anni, quanto ha guadagnato e cosa poteva permettersi tenuto conto dei suoi redditi.

Quando uno dei creditori, o qualunque altro interessato, contesta la convenienza del “piano”, il Giudice dispone comunque l’omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa “liquidatoria” (vedasi ancora una volta quanto detto sul punto brevemente in proposito).

 Gli effetti dell’omologazione del “piano” da parte del Giudice

L’omologazione del “piano”, che deve intervenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della proposta, pronunciata dal Giudice tramite decreto, deve intendersi equiparata all’atto di pignoramento, ossia:

-       il “piano” è obbligatorio per tutti i creditori del “consumatore”;

-       i creditori del “consumatore” con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, né acquistare diritti di prelazione, per il recupero del proprio credito;

-       i creditori con causa o titolo successivo non possono agire esecutivamente sui beni oggetto del “piano”.

D’altra parte, l’omologazione del “piano” non pregiudica i diritti dei creditori del “consumatore” nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Ove poi il “piano” prevede l’impiego di beni sottoposti a pignoramento, il Giudice nomina un liquidatore che disponga in via esclusiva degli stessi.

 Il ruolo dell’OCC - Organo di Composizione della Crisi

Abbiamo detto sopra dell’intervento dell’OCC nella fase di preparazione del “piano”, con riferimento sia all’attestazione di fattibilità che alla relazione particolareggiata (comprensiva dell’attestazione sulla veridicità dei dati), quali documenti di supporto alla proposta che va depositata in Tribunale. Si tratta di due documenti di cruciale importanza nella procedura, a tutela dei creditori, ma anche dei “consumatori” debitori, che hanno lo scopo di fornire ai primi tutti gli elementi ed informazioni necessari per la consapevole valutazione sulla convenienza della soluzione proposta per la crisi.

A ciò si aggiunge l’assunzione, da parte dell’OCC, di ogni iniziativa funzionale all’esecuzione del “piano”, ivi incluso l’intervento alla sua modifica qualora il “piano” rischi di non essere realizzabile per cause non imputabili al “consumatore”.

Un ruolo quindi cha va dall’assistenza in fase di predisposizione del “piano”, all’intervento in ausilio al Giudice nella fase dell’omologazione, alla sorveglianza dell’esecuzione del “piano”,  risolvendo le eventuali difficoltà. Ruolo per il quale l’OCC – come ricostruito dalla Legge n.3/2012 - deve trovarsi in posizione di necessaria terzietà rispetto ai debitori e ai creditori, che possa consentire di svolgere proficuamente il proprio incarico, lavorando in vista dell’obbiettivo superiore di offrire un concreto aiuto professionale al fine del superamento e della soluzione della crisi del “consumatore”.

Al riguardo la Legge n.3/2012 ne affida la costituzione agli enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza professionale, richiamando in proposito gli organismi di conciliazione costituiti presso la CCIAA, gli ordini professionali degli avvocati, commercialisti e dei notai. La stessa Legge n.3/2012 stabilisce che i compiti e le funzioni dell’OCC possono essere svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, nominati dal Tribunale.

 

Revoca del “piano”

Breve menzione va fatta alla revoca del “piano”, ipotesi prevista dalla Legge n.3/2012 nei casi di : (a) aumento o diminuzione, con dolo o colpa grave, del passivo, ovvero sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, ovvero dolosa simulazione di attività inesistenti; (b) mancato adempimento agli impegni del “piano” o mancata costituzione delle garanzie promesse o impossibilità sopravvenuta del “piano” anche per cause non imputabili al “consumatore”.

In questi casi il Giudice, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio col debitore, dichiara cessata l’omologazione del “piano” e può disporre, su istanza del debitore o dei creditori la conversione nella “liquidazione”, le cui modalità e condizioni sono disciplinate anche esse dalla Legge n. 3/2012.

Sanzioni

A presidio della regolarità e correttezza del “piano” la Legge n.3/2012 prevede delle sanzioni penali (reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 50.000 euro): (i) per i casi indicati alla lettera (a) per la revoca del “piano”; (ii) se il “consumatore” non rispetta intenzionalmente i contenuti del “piano”; (iii) ovvero produce documentazione contraffatta o sottrae, occulta o distrugge la documentazione relativa alla propria situazione debitoria; (iv) ovvero ancora aggrava la sua posizione debitoria nel corso della procedura o effettua pagamenti in violazione del “piano”.

Stesse sanzioni sono previste per il componente dell’OCC o il professionista chiamato a svolgerne il ruolo, che renda false attestazioni sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta o sulla fattibilità del “piano”, cagionando un danno ai creditori.

 Prime valutazioni sul “piano”

Le opinioni sul “piano”, come quelle, più in generale, sulla Legge n.3/2012 (che prevede anche le altre, qui soltanto citate, procedure dell’ “accordo” e della “liquidazione” quali misure a disposizione del debitore civile “non fallibile”), come spesso accade per le nuove norme che si prefiggono di dare una risposta alla concrete esigenze economiche dei cittadini, sono contrastanti. La scelta del Legislatore è certamente importante, sentita e condivisa; probabilmente però non si è riusciti a creare una procedura snella e semplice da mettere a servizio del debitore civile. L’assenza addirittura di una soglia di ingresso, come accade - per quanto interessa il nostro argomento – per il “piano” rischia di affollare i Tribunali per il caso di debiti di davvero poca entità, anziché sfoltirne le pratiche, aggravandone l’attuale situazione. L’opzione di affidarne unicamente al debitore l’iniziativa non convince del tutto, visto che è lecito ipotizzare una sorta di resistenza del “consumatore” a riconoscere la gravità della propria situazione debitoria. Infine, il ruolo dell’OCC è veramente di rilievo, ma il rischio di sanzioni penali nell’assistere il “consumatore” debitore (non sempre in grado, per varie ragioni, di essere totalmente trasparente nella ricostruzione della propria situazione patrimoniale) può mortificare o condizionare fortemente l’incarico.

 

Giusta la novità, si tratta, come spesso accade per ogni riforma di rilievo del sistema giuridico, di affinarla e rettificarla seguendo anche le indicazioni che verranno dalle prime esperienze della nuova procedura.

Avvocati Chiara Romeo e Gianfranco Tita