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Le unioni civili nel Comune di Genova

da GiuridicaMente del 29.5.2013

Pubblichiamo il testo definitivo della delibera adottata dal Comune di Genova il 22 maggio scorso e pubblicata ieri sull’Albo pretorio del Comune.

Come si legge nella premessa della delibera, il Comune intende perseguire l’obiettivo del proprio statuto di favorire l’uguaglianza fra i cittadini e lo sviluppo della personalità degli individui. Obbiettivo che  ”può concretizzarsi nell’equiparazione delle coppie unite civilmente a quelle sposate nel godimento dei benefici e nella erogazione dei servizi della Civica Amministrazione“, pur rimanendo chiaro che “la creazione di un nuovo “status” personale è di competenza del legislatore statale“.

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI GENOVA SULLE UNIONI CIVILI

ART.1 – Definizione Unione Civile

Il Comune di Genova, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell’unione civile, garantendo l’uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.

Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimonio , parentela, affinità, adozione, tutela, curatela ecc.) ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all’assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Nell’ambito delle proprie competenze il Comune provvede a favorire l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio delle Unioni Civili assicurando l’accesso ai procedimenti amministrativi di varia natura alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate e assimilate.

Il Comune adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento, nella legislazione statale, delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini. Il Comune promuove altresì intese con la Regione Liguria ed altri enti ed istituzioni per la promozione della parità di trattamento tra coppie unite in matrimonio e coppie unite civilmente.

ART.2 – Istituzione del Registro delle Unioni Civili

E’ istituito presso il Comune di Genova il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti anagraficamente nel Comune di Genova che costituiscono una famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n.223/ 1989. Tali condizioni sono accertate in via amministrativa attraverso il registro dell’anagrafe della popolazione residente.

ART.3 – Requisiti per l’iscrizione nel Registro delle Unioni Civili

Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Genova, non legate da vincoli dimatrimonio, salvo che sia intervenuta separazione legale, parentela, affinità adozione, tutela, curatela, mada vincolo affettivo, inteso quale reciproco impegno all’assistenza morale e materiale.

La domanda deve essere presentata congiuntamente presso la sede dei Servizi Civici o presso gli uffici anagrafici dei Municipi utilizzando la modulistica allegata in calce al presente Regolamento.

L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che hanno contratto matrimonio in Italia o all’estero purchè quest’ultimo riconosciuto dalla legge italiana i cui effetti non siano cessati al momentodella domanda di iscrizione, e comunque fino al momento dell’annotazione della separazione personalesull’atto di matrimonio.

ART.4 – Effetti dell’iscrizione

Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio.

ART.5 – Cessazione dell’Unione Civile

L’unione civile cessa nei seguenti casi:

a) morte di una delle parti;

b) matrimonio tra le parti o di una delle parti;

c) venir meno della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Genova, che determina la cancellazione dal Registro;

d) su istanza congiunta delle parti che si rechino presso gli Uffici del Registro per chiedere la cancellazione.

Qualora una delle parti non si rechi presso gli Uffici del Registro delle Unioni Civili potrà chiedere la cancellazione l’altra parte purché in possesso di prova documentale certa dell’avvenuta comunicazionedella volontà di chiedere tale cancellazione.

In tal caso gli Uffici del Registro delle Unioni Civili provvederanno a inviare propria comunicazione alla parte invitandola a presentarsi entro 15 giorni per confermare la cancellazione.

In difetto di tale comparizione, gli Uffici del Registro annoteranno tale inadempimento che potrà essere valutato ai fini della concessione di benefici a seguito di nuova iscrizione nel Registro.

ART.6 – Decadenza dai benefici dell’iscrizione al Registro delle Unioni Civili

Nei casi previsti all’articolo precedente, lett a) e b), sono fatti salvi i benefici che il Comune di Genova, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, che abbia contratto in seguito matrimonio, nonché al convivente superstite previa verifica della permanenza dei requisiti.

Nei casi previsti dall’articolo precedente, lett c) e d), dal momento della cancellazione del registro cessano gli effetti di cui al presente Regolamento.

ART.7 – Informative circa il Registro delle Unioni Civili

Al fine di consentire il riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell’Amministrazione comunale l’ufficio detentore del Registro promuove ogni forma di scambio di informazione tra uffici comunali che ne faranno richiesta sui soggetti iscritti.

ART.8 – Efficacia della presente disciplina

Sino all’eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini di cui all’art.1 comma 3, senza interferire, quindi, con lavigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.

Allegati:

- Domanda di iscrizione al Registro amministrativo delle Unioni Civili;

- Domanda di cancellazione dal Registro amministrativo delle Unioni Civili;

- Attestazione di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili per vincoli affettivi;

- Ricevuta di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili per vincoli affettivi.

Avv. Chiara Romeo